Art. 3.
   L'avanzo   di   liquidazione  di  L.  1.580.906.401,  nonche'  gli
interessi maturati e maturandi, saranno devoluti allo Stato e versati
al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4  dicembre
1956,  n.  1404,  decorsi  sei  mesi  dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
   Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione
e della relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei  conti
per  la  registrazione  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI