Art. 3. L'avanzo di liquidazione di L. 1.580.906.401, nonche' gli interessi maturati e maturandi, saranno devoluti allo Stato e versati al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1991 Il Ministro: CARLI