Art. 2.
  1.  L'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 6 agosto 1993 e' sostituito dal seguente:
  "1. Quanto alle  regioni  a  statuto  speciale  fungono  da  membri
supplenti  assessori  delegati  dai presidenti delle giunte regionali
interessate. Per la regione Trentino-Alto Adige il membro effettivo e
il membro supplente sono il presidente  della  regione  stessa  e  il
presidente  della  provincia autonoma di Trento, che partecipano alle
sedute del comitato delle regioni, con i poteri di membro  effettivo,
a turno annuale alternato".
  2.  All'art.  4,  comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 6 agosto 1993 e' aggiunto il seguente periodo:
  "Quanto alla provincia autonoma di Bolzano e' membro  supplente  il
vice presidente appartenente al gruppo linguistico italiano".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 settembre 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI