Art. 2. 1. L'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1993 e' sostituito dal seguente: "1. Quanto alle regioni a statuto speciale fungono da membri supplenti assessori delegati dai presidenti delle giunte regionali interessate. Per la regione Trentino-Alto Adige il membro effettivo e il membro supplente sono il presidente della regione stessa e il presidente della provincia autonoma di Trento, che partecipano alle sedute del comitato delle regioni, con i poteri di membro effettivo, a turno annuale alternato". 2. All'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1993 e' aggiunto il seguente periodo: "Quanto alla provincia autonoma di Bolzano e' membro supplente il vice presidente appartenente al gruppo linguistico italiano". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 1993 Il Presidente: CIAMPI