IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 15 settembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 111.000 miliardi; Tenuto conto altresi' che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501; Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali per l'importo di 5,5 miliardi di dollari USA; Considerato che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile - anche denominati in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta una emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, per l'importo di 5,5 miliardi di dollari USA suddiviso in due tranches.