IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992,  n. 498 in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad effettuare  operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di   competenza,   anche   attraverso   l'emissione    di    prestiti
internazionali;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto  l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  500 (legge
finanziaria 1993) concernente  il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto-legge 9 settembre 1992,  n.  372,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 15
settembre 1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  111.000
miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma
8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;
  Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria
sui mercati internazionali per l'importo di 5,5 miliardi  di  dollari
USA;
  Considerato  che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere
titoli obbligazionari a tasso fisso e  sostituire,  secondo  gli  usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti a tasso fisso con  pagamenti  a  tasso  variabile  -  anche
denominati  in  altra  valuta  -  ottenendo  condizioni di costo piu'
favorevoli di quelle che si conseguirebbero  attraverso  un  prestito
contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in
quella di indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e'  disposta  una  emissione  sui
mercati  internazionali  di  titoli  del Tesoro, per l'importo di 5,5
miliardi di dollari USA suddiviso in due tranches.