Art. 10.
  Contestualmente  all'emissione  del  presito,  o successivamente, e
sempre al fine di conseguire un  miglioramento  delle  condizioni  di
indebitamento,  il  Tesoro  potra'  stipulare con una o piu' primarie
istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del
quale  sostituira',  in  tutto  o   in   parte,   secondo   gli   usi
internazionali  che  regolano  i  contratti di "swap", i pagamenti in
dollari USA a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui
all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso variabile anche
denominati in altra valuta.
  Le  somme  dovute  dal  Tesoro  alla   controparte,   per   effetto
dell'operazione  di  cui al comma precedente, saranno versate tramite
la Banca d'Italia, o le aziende di credito  eventualmente  incaricate
dal  Tesoro stesso.   I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o
le aziende di  credito  incaricate,  per  le  operazioni  conseguenti
all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato
decreto.