Art. 10. Contestualmente all'emissione del presito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, il Tesoro potra' stipulare con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituira', in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i pagamenti in dollari USA a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso variabile anche denominati in altra valuta. Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.