Art. 5. I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate dal Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato. Il Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, ne' accordera' tali garanzie e prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi. Qualunque portatore dei titoli avra' facolta' di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovra' pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che: a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario per un periodo di oltre trenta giorni; b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro sessanta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo. Tale notizia non sara' necessaria nel caso in cui l'inadempimento stesso sia di per se' insanabile; c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento, ovvero, il Governo italiano dichiari una moratoria generale del proprio debito estero. Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.