Art. 5.
  I  titoli  rappresentativi  del prestito costituiscono obbligazioni
dirette, generali e non condizionate dal Governo  italiano;  essi  si
pongono  e  si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi
altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.
  Il Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti  da
ipoteca,  pegno  o  altro  privilegio, ne' accordera' tali garanzie e
prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia
non venga accordata anche ai titoli emittendi.
  Qualunque portatore  dei  titoli  avra'  facolta'  di  chiedere  il
rimborso  anticipato  del  capitale  e  il  pagamento degli interessi
maturati, mediante richiesta sottoscritta  che  dovra'  pervenire  al
Ministero del tesoro nell'ipotesi che:
    a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  del
capitale  o  degli  interessi  dovuti  in   relazione   al   prestito
obbligazionario per un periodo di oltre trenta giorni;
    b)  il  Governo  italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno
qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni  dei
titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro sessanta giorni
da   quello   in   cui   il  Governo  italiano  abbia  avuto  notizia
dell'inadempimento stesso da parte del  portatore  del  titolo.  Tale
notizia  non  sara' necessaria nel caso in cui l'inadempimento stesso
sia di per se' insanabile;
    c)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento   di
qualsiasi  suo  debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine  quale  conseguenza  di  un inadempimento, ovvero, il Governo
italiano dichiari una moratoria generale del proprio debito estero.
  Ai fini del presente articolo, per debito estero  si  intende  ogni
debito  del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in
una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta
estera.