Art. 8.
  Al  fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale,
il Tesoro stipulera' un accordo con una o piu' banche internazionali.
Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi
fondi dalla Banca d'Italia o  da  aziende  di  credito  eventualmente
incaricate dal Tesoro.
  I  rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito
incaricate, conseguenti al servizo finanziario del prestito,  saranno
regolati con separato decreto ministeriale.