Art. 9. I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello Stato di New York. Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori di titoli, le corti statali e federali con sede nella citta' di New York avranno giurisdizione concorrente con i tribunali amministrativi regionali italiani competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e delle leggi successive. Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio, che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.