Art. 9.
  I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello
Stato  di  New York. Per le controversie tra il Governo italiano ed i
portatori di titoli, le corti  statali  e  federali  con  sede  nella
citta'  di New York avranno giurisdizione concorrente con i tribunali
amministrativi regionali italiani competenti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e delle  leggi
successive.
  Il  Tesoro  rinuncia  ad  avvalersi,  per la presente emissione, di
qualsiasi privilegio, che gli possa spettare quale amministrazione di
Stato sovrano.