IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario  della
unita'  sanitaria  locale n. 4 di Parma in data 24 giugno 1992 intesa
ad ottenere il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento  delle
attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso
l'unita' sanitaria locale n. 4 di Parma;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data 9 marzo 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 22 giugno 1993;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'unita' sanitaria locale n. 4 di Parma e' autorizzata al trapianto
di  rene  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevato  in Italia o
importato gratuitamente dall'estero.