Art. 2. I modelli RAD A devono essere compilati in duplice copia e devono essere utilizzati per la trasmissione dei modelli RAD B. I modelli RAD B devono essere compilati per societa' emittente e per possessore e debbono essere numerati progressivamente nell'ambito di ciascun invio. Nel caso in cui i contitolari del diritto alla percezione del dividendo siano piu' di due soggetti la comunicazione deve proseguire su altro modello RAD B successivo.