Art. 2.
  I  modelli  RAD A devono essere compilati in duplice copia e devono
essere utilizzati per la trasmissione dei modelli RAD B.
  I modelli RAD B devono essere compilati per  societa'  emittente  e
per possessore e debbono essere numerati progressivamente nell'ambito
di  ciascun  invio.  Nel  caso  in cui i contitolari del diritto alla
percezione del dividendo siano piu' di due soggetti la  comunicazione
deve proseguire su altro modello RAD B successivo.