Art. 3. Le comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 possono essere effettuate utilizzando modelli cartacei oppure supporti magnetici. I modelli RAD A e RAD B, devono essere stampati o riprodotti su carta bianca, non velina, formato A4. La parte stampata deve rispettare le proporzioni di cui ai modelli allegati. I modelli trasmessi su modulo continuo devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento. I supporti magnetici devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche riportate in allegato al presente decreto e devono essere trasmessi accompagnati dal modello RAD A cartaceo.