Art. 3.
  Le  comunicazioni  di  cui  alla  legge  29  dicembre 1962, n. 1745
possono  essere  effettuate  utilizzando  modelli   cartacei   oppure
supporti magnetici.
  I  modelli  RAD  A  e RAD B, devono essere stampati o riprodotti su
carta bianca, non velina, formato A4.
  La parte stampata deve rispettare le proporzioni di cui ai  modelli
allegati.  I  modelli  trasmessi  su  modulo  continuo  devono essere
separati e privati delle bande laterali di trascinamento.
  I  supporti  magnetici  devono  essere   predisposti   secondo   le
specifiche  tecniche  riportate  in  allegato  al  presente decreto e
devono essere trasmessi accompagnati dal modello RAD A cartaceo.