Art. 4. Le comunicazioni devono essere in ogni caso trasmesse a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano, allo Schedario generale dei titoli azionari - Piazza G. Marconi n. 14/D - 00144 Roma. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dello Schedario generale dei titoli azionari per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale. Entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti che hanno trasmesso le comunicazioni utilizzando supporti magnetici devono comunque essere in grado di fornire allo Schedario generale dei titoli azionari, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i dati riprodotti su modello cartaceo.