Art. 4.
  Le  comunicazioni  devono  essere  in  ogni  caso trasmesse a mezzo
raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, oppure  consegnate  a
mano, allo Schedario generale dei titoli azionari - Piazza G. Marconi
n. 14/D - 00144 Roma.
  Un  duplicato  di  ogni  supporto  magnetico  deve  essere tenuto a
disposizione dello Schedario generale  dei  titoli  azionari  per  un
periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.
  Entro  i  termini  previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  i  soggetti  che  hanno
trasmesso  le  comunicazioni  utilizzando  supporti  magnetici devono
comunque essere in grado  di  fornire  allo  Schedario  generale  dei
titoli  azionari,  entro  trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta dell'Amministrazione  finanziaria,  i  dati  riprodotti  su
modello cartaceo.