Art. 6. I modelli RAD A e RAD B devono esere utilizzati per tutte le comunicazioni effettuate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In via transitoria viene comunque consentito l'utilizzo dei modelli previsti dal decreto ministeriale 23 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 4 febbraio 1978, per le comunicazioni effettuate fino al 31 dicembre 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 1993 Il Ministro: GALLO