Art. 6.
  I  modelli  RAD  A  e  RAD  B  devono esere utilizzati per tutte le
comunicazioni effettuate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  In via transitoria viene comunque consentito l'utilizzo dei modelli
previsti dal decreto ministeriale 23 gennaio 1978,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35 del 4 febbraio 1978, per le comunicazioni
effettuate fino al 31 dicembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 settembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO