Art. 2.
  Fermo restando quanto gia' disposto dall'art. 2  dell'ordinanza  n.
2318/FPC  del 23 aprile 1993, al commissario delegato viene concessa,
per la realizzazione degli interventi di cui alle premesse, anche  la
facolta' di deroga alla legge 8 agosto 1985, n. 431.