Art. 3.
  1. Per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale debbono essere
praticate,  anche  nel  rispetto  dei  principi di parita' uomo-donna
sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n.  125,  condizioni  uniformi  a
tutti   i  candidati  ed  a  tutte  le  liste  che  partecipano  alla
consultazione elettorale nel medesimo collegio.
  2. Il riconoscimento delle  condizioni  di  parita'  ai  sensi  del
precedente   articolo   costituisce   condizione   pregiudiziale   di
legittimita' delle trasmissioni di propaganda elettorale in qualunque
forma realizzate.
  3. La concessione di uno spazio per propaganda  elettorale  ad  una
lista,  ad  un candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al  consiglio
provinciale determina, in applicazione del comma 1 dell'art. 28 della
legge  n. 81/1993, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le
altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di  sindaco  o
di  presidente  della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al
consiglio comunale o al consiglio provinciale,  che  siano  impegnati
nella  competizione  elettorale  nel  medesimo collegio, l'accesso ad
analoga  trasmissione   di   propaganda   elettorale   ad   identiche
condizioni. In ogni caso debbono essere riconosciute a tutte le liste
ed  a  tutti i candidati le condizioni di miglior favore praticate ad
uno di essi.
  4. Ogni soggetto di cui all'art. 1, anche se non ha  provveduto  ad
emanare   il  codice  d'autoregolamentazione  a  norma  del  comma  1
dell'art. 2, e' tenuto a  far  verificare,  in  modo  documentale,  a
qualunque  candidato ne faccia richiesta, le condizioni praticate per
l'accesso ad altro interessato.