Art. 3. 1. Per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale debbono essere praticate, anche nel rispetto dei principi di parita' uomo-donna sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, condizioni uniformi a tutti i candidati ed a tutte le liste che partecipano alla consultazione elettorale nel medesimo collegio. 2. Il riconoscimento delle condizioni di parita' ai sensi del precedente articolo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' delle trasmissioni di propaganda elettorale in qualunque forma realizzate. 3. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale determina, in applicazione del comma 1 dell'art. 28 della legge n. 81/1993, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale, che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analoga trasmissione di propaganda elettorale ad identiche condizioni. In ogni caso debbono essere riconosciute a tutte le liste ed a tutti i candidati le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi. 4. Ogni soggetto di cui all'art. 1, anche se non ha provveduto ad emanare il codice d'autoregolamentazione a norma del comma 1 dell'art. 2, e' tenuto a far verificare, in modo documentale, a qualunque candidato ne faccia richiesta, le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato.