Art. 4.
  1.  Per gli spazi concernenti trasmissioni di propaganda elettorale
presso  ciascuna  emittente  non  possono  essere  praticate  tariffe
maggiori  della  meta' di quelle normalmente adottate per la cessione
di spazi pubblicitari.
  2. Anche in relazione agli obiettivi  di  trasparenza  che  trovano
esplicazione  nell'art.  30  della  legge  25  marzo 1993, n. 81, nel
presentare ogni singola trasmissione  di  propaganda  l'emittente  e'
tenuta a precisare che le condizioni economiche per l'accesso ai fini
di   propaganda   elettorale   sono   depositate   presso   la   sede
dell'emittente medesima a disposizione di chiunque intenda  prenderne
visione.