Art. 4. 1. Per gli spazi concernenti trasmissioni di propaganda elettorale presso ciascuna emittente non possono essere praticate tariffe maggiori della meta' di quelle normalmente adottate per la cessione di spazi pubblicitari. 2. Anche in relazione agli obiettivi di trasparenza che trovano esplicazione nell'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel presentare ogni singola trasmissione di propaganda l'emittente e' tenuta a precisare che le condizioni economiche per l'accesso ai fini di propaganda elettorale sono depositate presso la sede dell'emittente medesima a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.