Art. 2.
  1. L'organizzazione dei  servizi  di  cui  al  precedente  articolo
verra' assicurata nelle forme e con le modalita' ritenute piu' idonee
dal  Consorzio  obbligatorio  tra i concessionari della riscossione e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani per il raggiungimento
delle  finalita'  previste  dall'art.  10,  comma  5,   del   decreto
legislativo   30  dicembre  1992,  n.  504,  fermo  restando  che  la
realizzazione dei suddetti servizi, anche  se  attuata  con  separata
struttura operativa, non deve comportare alcuno scopo di lucro.