Art. 2. 1. L'organizzazione dei servizi di cui al precedente articolo verra' assicurata nelle forme e con le modalita' ritenute piu' idonee dal Consorzio obbligatorio tra i concessionari della riscossione e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani per il raggiungimento delle finalita' previste dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando che la realizzazione dei suddetti servizi, anche se attuata con separata struttura operativa, non deve comportare alcuno scopo di lucro.