Art. 4.
  1. Nella gestione dei servizi di cui  al  precedente  art.  1,  che
dovra'  essere  tenuta  comunque  distinta,  anche  contabilmente, da
quella  relativa  ai  servizi  istituzionali  del  Consorzio,   sara'
assicurata  un'adeguata e sistematica informazione al Ministero delle
finanze - Centro  informativo  del  dipartimento  delle  entrate,  in
termini   di   dati,   elaborazioni   ed   ogni  elemento  utile  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli    immobili.    Tali
informazioni   sono  dirette,  in  particolare,  a  fornire  adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni.
  2. Nella  gestione  di  cui  al  comma  1  dovra'  essere  altresi'
garantita,  nelle  forme  piu' idonee, l'informazione ai contribuenti
per facilitare l'assolvimento dei loro  obblighi  tributari  relativi
all'imposta comunale sugli immobili.