Art. 4. 1. Nella gestione dei servizi di cui al precedente art. 1, che dovra' essere tenuta comunque distinta, anche contabilmente, da quella relativa ai servizi istituzionali del Consorzio, sara' assicurata un'adeguata e sistematica informazione al Ministero delle finanze - Centro informativo del dipartimento delle entrate, in termini di dati, elaborazioni ed ogni elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Tali informazioni sono dirette, in particolare, a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni. 2. Nella gestione di cui al comma 1 dovra' essere altresi' garantita, nelle forme piu' idonee, l'informazione ai contribuenti per facilitare l'assolvimento dei loro obblighi tributari relativi all'imposta comunale sugli immobili.