Art. 5.
  1. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza di  ogni  singola
rata  di  pagamento  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, ciascun
concessionario della riscossione e' tenuto a comunicare al  Consorzio
l'ammontare  complessivo  delle  commissioni  riscosse  ed  a versare
contestualmente al Consorzio medesimo, a fronte  della  gestione  dei
servizi  di  cui  al  precedente  art.  1,  il contributo percentuale
previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 504.
  2.  Le  modalita'  di  versamento  del  contributo  di cui al comma
precedente saranno indicate  nelle  intese  previste  dall'art.  2  e
comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO