Art. 5. 1. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, ciascun concessionario della riscossione e' tenuto a comunicare al Consorzio l'ammontare complessivo delle commissioni riscosse ed a versare contestualmente al Consorzio medesimo, a fronte della gestione dei servizi di cui al precedente art. 1, il contributo percentuale previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Le modalita' di versamento del contributo di cui al comma precedente saranno indicate nelle intese previste dall'art. 2 e comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 1993 Il Ministro: GALLO