Art. 3.
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire  140  milioni  a  carico  del Fondo per la protezione civile. Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto  al  cap.  1571  dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1993. Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  2. La predetta somma  e'  erogata  a  favore  della  prefettura  di
Catania  mediante  ordinativi  di pagamento tratti sulla contabilita'
speciale intestata al Fondo per la protezione civile a  favore  della
contabilita' speciale intestata alla prefettura stessa.
  3.   Il  prefetto  di  Catania  e'  delegato  alla  gestione  delle
disponibilita' di cui al comma 1, con  l'osservanza,  ai  fini  della
rendicontazione  delle spese, delle vigenti disposizioni relative, ai
sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.