Art. 4.
  1. Nelle more del trasferimento dei fondi di cui all'art.  3,  sono
autorizzate   anticipazioni   di  cassa  a  valere  sul  Fondo  della
protezione civile.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 ottobre 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI