ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 5 OGGETTO: Regolamentazione della materia relativa alla denuncia ed al versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale delegificata ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 26 marzo 1993) Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 in base al quale il versamento delle somme a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali deve essere effettuato dalla generalita' dei datori di lavoro entro il termine unificato del 20 di ogni mese; Considerato che in occasione della introduzione di novita' in materia contributiva, il piu' delle volte disposte con decreto-legge a ridosso delle scadenze previste, sono a disposizione dell'Istituto tempi ristrettissimi per dare notizia delle innovazioni e per fornire le indicazioni, invero complesse e minuziose, per la compilazione della modulistica, il rispetto delle quali e' alla base di una corretta gestione delle posizioni contributive aziendali, e per i datori di lavoro per adeguare le proprie procedure e provvedere ai conseguenti adempimenti contributivi, pena l'applicazione di onerose sanzioni; Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra viene a configurarsi una vera e propria situazione di impossibilita' oggettiva ad adempiere nei termini agli obblighi di legge in particolare per le imprese che si avvalgono di tecnologie informatiche; Considerato, inoltre, che vi sono elementi della retribuzione non ricorrenti ovvero eventi legati alle assenze peraltro concorrenti alla determinazione dell'imponibile mensile ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, che possono risultare incerti fino alla scadenza dell'ultimo giorno del mese, rendendo conseguentemente incerto l'ammontare della retribuzione imponibile INPS sino a tale data; Delibera che ove intervengano innovazioni normative aventi riflessi sulla misura ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la sistemazione delle partite connesse con i mutamenti in campo contributivo puo' essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione da parte della Direzione generale dell'INPS delle relative istruzioni applicative ed opera- tive, con la maggiorazione sulle eventuali differenze contributive dovute dei soli interessi al tasso legale; che, qualora nel corso del mese intervengano elementi od eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, puo' essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occcasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi ed elementi sono: compensi per lavoro straordinario; indennita' di diaria o missione; indennita' economica di malattia o maternita' an- ticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennita' riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori di sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennita' per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore). Visto, il presidente: COLOMBO Visto, il segretario: DE AMICIS