(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                         DELIBERAZIONE N. 5
OGGETTO: Regolamentazione della materia relativa alla denuncia ed al
   versamento  delle  contribuzioni  previdenziali  ed  assistenziali
   all'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale delegificata ai
   sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
   convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                     (seduta del 26 marzo 1993)
   Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30  dicembre  1987, n. 536,
convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 in base al quale il
versamento delle  somme  a  titolo  di  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  deve essere effettuato dalla generalita' dei datori di
lavoro entro il termine unificato del 20 di ogni mese;
   Considerato che in occasione  della  introduzione  di  novita'  in
materia  contributiva, il piu' delle volte disposte con decreto-legge
a ridosso delle scadenze previste, sono a disposizione  dell'Istituto
tempi ristrettissimi per dare notizia delle innovazioni e per fornire
le  indicazioni,  invero  complesse  e minuziose, per la compilazione
della modulistica, il rispetto  delle  quali  e'  alla  base  di  una
corretta  gestione  delle  posizioni  contributive aziendali, e per i
datori di lavoro per adeguare le proprie procedure  e  provvedere  ai
conseguenti  adempimenti contributivi, pena l'applicazione di onerose
sanzioni;
   Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra viene  a  configurarsi
una   vera  e  propria  situazione  di  impossibilita'  oggettiva  ad
adempiere nei termini agli obblighi di legge in  particolare  per  le
imprese che si avvalgono di tecnologie informatiche;
   Considerato,  inoltre, che vi sono elementi della retribuzione non
ricorrenti ovvero eventi legati  alle  assenze  peraltro  concorrenti
alla determinazione dell'imponibile mensile ai fini del calcolo della
contribuzione   dovuta,  che  possono  risultare  incerti  fino  alla
scadenza  dell'ultimo  giorno  del  mese,  rendendo  conseguentemente
incerto  l'ammontare  della  retribuzione imponibile INPS sino a tale
data;
                              Delibera
che ove intervengano  innovazioni  normative  aventi  riflessi  sulla
misura   ed   il   versamento   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali, la sistemazione delle partite connesse con i mutamenti
in campo contributivo puo' essere effettuata entro il giorno  20  del
terzo mese successivo a quello di emanazione da parte della Direzione
generale  dell'INPS  delle  relative istruzioni applicative ed opera-
tive, con la maggiorazione sulle  eventuali  differenze  contributive
dovute dei soli interessi al tasso legale;
   che,  qualora  nel  corso del mese intervengano elementi od eventi
che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile,
puo' essere consentito ai datori di  lavoro  di  tenere  conto  delle
variazioni  in occcasione degli adempimenti e del connesso versamento
dei contributi relativi  al  mese  successivo  a  quello  interessato
dall'intervento  di  tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun
anno solare la  corrispondenza  tra  la  retribuzione  di  competenza
dell'anno  stesso  e  quella  soggetta a contribuzione. Gli eventi ed
elementi  sono:  compensi  per  lavoro  straordinario;  indennita' di
diaria o missione; indennita' economica di malattia o maternita'  an-
ticipate  dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennita' riposi
per  allattamento;  giornate  retribuite  per  donatori  di   sangue;
riduzioni  delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili
dall'INAIL;  permessi  non   retribuiti;   astensioni   dal   lavoro;
indennita'  per  ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni
salariali (non a zero ore).
                                        Visto, il presidente: COLOMBO
Visto, il segretario: DE AMICIS