Art. 10.
  In relazione all'ipotesi  di  cui  all'art.  9,  nel  caso  in  cui
l'unita'   ufficiale  di  qualsiasi  valuta  componente  l'ECU  venga
alterata per combinazione o divisione,  il  numero  delle  unita'  di
quella  valuta,  come "componente", sara' diviso o moltiplicato nella
stessa proporzione.
  Nel caso in cui due  o  piu'  valute  vengano  consolidate  in  una
singola  valuta, gli importi di tali valute come "componenti" saranno
sostituiti da un importo in tale singola  valuta  uguale  alla  somma
degli  importi  delle  valute componenti consolidate espressa in tale
singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due
o piu' valute, l'importo  di  quella  valuta  come  componente  sara'
sostituito  dagli  importi  di tali due o piu' valute, ciascuna delle
quali sara' uguale all'importo  della  precedente  valuta  componente
diviso  per  il  numero delle valute nelle quali tale valuta e' stata
suddivisa.