Art. 12.
  Le  offerte  degli  operatori,  riportate   su   apposito   modello
predisposto  dalla  Banca  d'Italia  devono  contenere  l'indicazione
dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni  che  essi  intendono
sottoscrivere  e  del  relativo  prezzo  offerto.  I  prezzi indicati
dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo
di tale cifra, le maggiorazioni  contenenti  frazioni  diverse  da  5
centesimi verranno arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta,
multipla   di   1.000   ECU,  sul  modulo  andranno  pure  segnalate,
distintamente, la quota  parte  da  regolare  in  lire  e  quella  da
regolare in ECU.
  Ciascuna  offerta  non  puo'  essere  inferiore  a  ECU  100.000 di
capitale nominale.
  Sul modello di partecipazione  all'asta  potranno  essere  indicate
fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovra' essere
comunicata   la   filiale   della  Banca  d'Italia  presso  la  quale
l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore  in  lire
dei  titoli  assegnati,  ovvero  il corrispondente estero della Banca
d'Italia che verra' accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine
segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale  si  intendono
depositare  i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario
dei conti medesimi.