Art. 15.
  Poiche' i buoni ai sensi del precedente art. 1, sono  emessi  senza
indicazione  di  prezzo  base  di  collocamento, non vengono prese in
considerazione  dalla  procedura   di   assegnazione   le   richieste
effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusione",  viene  determinato  con  le seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale  in
emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta, si
determina il  prezzo  medio  ponderato  delle  richieste  che  sempre
ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
    b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo  1  punto  e
mezzo percentuale dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).