Art. 18.
  Il giorno  15  ottobre  1993,  presso  la  sezione  di  Roma  della
tesoreria  provinciale  dello  Stato, la Banca d'Italia provvedera' a
riversare:
   il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli  operatori
in  tale valuta, sulla base della quotazione e lira/ECU del giorno 12
ottobre 1993, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate
nella legge 12 agosto 1993, n. 312;
   il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli  operatori
direttamente  in ECU, sulla base della quotazione lira/ECU del giorno
13 ottobre 1993, rilevata con le modalita' di cui alla suddetta legge
12 agosto 1993.
  La menzionata sezione di tesoreria emettera' apposita quietanza  di
entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione al capo X, cap.
5100.