Art. 7.
  Il rimborso dei buoni  e  il  pagamento  degli  interessi  verranno
effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.
  Il  capitale  da  rimborsare  e  gli  interessi  da  pagare in lire
italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al  valore
nominale  in  ECU  convertito  in  lire  italiane  sulla  base  della
quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia  con  le  modalita'
indicate  nella  legge  12 agosto 1993, n. 312, nel giorno 13 ottobre
1994.
  Ove necessario,  gli  importi  da  corrispondere  in  lire  saranno
arrotondati  alle  5  lire  piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2  lire
e 50 centesimi.
  Nel  caso  in cui per tale data non fosse possibile determinare sul
mercato italiano la quotazione lira/ECU verra' applicata  quella  del
giorno immediatamente precedente.
  Gli operatori "residenti e non residenti" per ottenere il pagamento
degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno
avanzare  richiesta  tramite  la  "banca  abilitata" intestataria del
conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno  che  pre-
cede la data di pagamento.
  Ove  necessario,  gli importi netti da corrispondere in ECU saranno
arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a
seconda che  la  cifra  successiva  sia  o  non  sia  superiore  a  5
millesimi.