Art. 2. 1. Per l'anno 1993 i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese possono effettuare la consegna dei supporti magnetici, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 28 aprile 1993, presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette dei capoluoghi di provincia nelle cui circoscrizioni hanno sede le strutture decentrate dei centri autorizzati. 2. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, che si avvalgono delle modalita' di consegna dei supporti magnetici di cui al comma precedente, devono indicare la sigla automobilistica della provincia nella quale ha sede la struttura decentrata del centro autorizzato nella bolla di consegna, nonche' sull'etichetta esterna dei supporti magnetici di cui ai relativi allegati del decreto del Ministro delle finanze 28 aprile 1993. 3. Le consegne dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni possono essere effettuate in piu' forniture; in tal caso i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono indicare il progressivo numerico, identificativo della fornitura, nella bolla di consegna nonche' sull'etichetta esterna dei supporti magnetici stessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 1993 Il Ministro: GALLO