Art. 2.
  1.  Per l'anno 1993 i centri autorizzati di assistenza fiscale alle
imprese possono effettuare la consegna dei supporti magnetici, di cui
all'art. 1 del decreto ministeriale 28 aprile 1993, presso gli uffici
distrettuali delle imposte dirette dei capoluoghi di provincia  nelle
cui  circoscrizioni  hanno  sede  le  strutture decentrate dei centri
autorizzati.
  2. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, che  si
avvalgono  delle  modalita' di consegna dei supporti magnetici di cui
al comma precedente, devono indicare la sigla  automobilistica  della
provincia  nella  quale  ha  sede  la struttura decentrata del centro
autorizzato nella bolla di consegna, nonche'  sull'etichetta  esterna
dei  supporti  magnetici  di cui ai relativi allegati del decreto del
Ministro delle finanze 28 aprile 1993.
  3. Le consegne dei  supporti  magnetici  contenenti  i  dati  delle
dichiarazioni  possono  essere  effettuate  in piu' forniture; in tal
caso i centri autorizzati di assistenza fiscale alle  imprese  devono
indicare  il  progressivo  numerico,  identificativo della fornitura,
nella bolla di consegna nonche' sull'etichetta esterna  dei  supporti
magnetici stessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO