Art. 3. 1. Al fine di poter proseguire l'attivita' produttiva, gli stabilimenti che non sono in possesso dei requisiti di cui all'allegato A, capitolo I, e all'allegato C, capitolo II, parte A e capitolo III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono tenuti ad ottemperare alle condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b): a) adeguare, entro il 30 giugno 1995, lo stabilimento esistente a tutti i requisiti di cui agli allegati A e C del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; b) costruire, entro il 30 giugno 1995, un nuovo stabilimento, destinato a sostituire quello in esercizio al momento del rilascio del riconoscimento CEE, conforme a tutti i requisiti di cui agli allegati A e C del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537. 2. I lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), devono, comunque, concludersi al piu' presto possibile. 3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i titolari degli stabilimenti di cui al comma 1, lettera a), sono tenuti ad integrare l'istanza di riconoscimento CEE di cui all'art. 1, con la dichiarazione di cui all'allegato 2 e la documentazione di cui all'allegato 4, unitamente ad un piano e un programma dei lavori in cui viene indicata la data prevista per il completamento dei medesimi. 4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i titolari degli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b), sono tenuti ad integrare l'istanza di riconoscimento CEE di cui all'art. 1 con la dichiarazione di cui all'allegato 3, corredata da copia autenticata dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rilasciata allo stabilimento esistente, valida al momento della presentazione della domanda, nonche' dal progetto del nuovo stabilimento e dalla concessione edilizia o, in assenza, dal protocollo di presentazione della richiesta di rilascio della medesima all'ufficio comunale competente. In quest'ultimo caso la concessione edilizia sara' fatta pervenire successivamente e, comunque, entro sessanta giorni dalla data del rilascio. 5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento o di costruzione del nuovo stabilimento, i titolari dello stabilimento di cui al comma 1, lettera b), provvedono a far pervenire al Ministero della sanita' la documentazione di cui all'allegato 4. 6. Sino al rilascio del riconoscimento CEE, e, comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'attivita' degli stabilimenti di cui al presente articolo puo' proseguire con limitazione della commercializzazione al solo territorio nazionale.