Art. 3.
  1.   Al  fine  di  poter  proseguire  l'attivita'  produttiva,  gli
stabilimenti  che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
all'allegato  A, capitolo I, e all'allegato C, capitolo II, parte A e
capitolo III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,  sono
tenuti  ad  ottemperare alle condizioni di cui alla lettera a) o alla
lettera b):
   a) adeguare, entro il 30 giugno 1995, lo stabilimento esistente  a
tutti  i requisiti di cui agli allegati A e C del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 537;
    b) costruire, entro il 30 giugno  1995,  un  nuovo  stabilimento,
destinato  a  sostituire  quello in esercizio al momento del rilascio
del riconoscimento CEE, conforme a tutti  i  requisiti  di  cui  agli
allegati A e C del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
  2.  I  lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), devono, comunque,
concludersi al piu' presto possibile.
  3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i titolari degli
stabilimenti di cui al comma 1, lettera a), sono tenuti ad  integrare
l'istanza   di   riconoscimento   CEE  di  cui  all'art.  1,  con  la
dichiarazione di cui  all'allegato  2  e  la  documentazione  di  cui
all'allegato  4,  unitamente ad un piano e un programma dei lavori in
cui  viene  indicata  la  data  prevista  per  il  completamento  dei
medesimi.
  4.  Entro  sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i titolari  degli
stabilimenti  di cui al comma 1, lettera b), sono tenuti ad integrare
l'istanza  di  riconoscimento  CEE  di  cui   all'art.   1   con   la
dichiarazione  di  cui all'allegato 3, corredata da copia autenticata
dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile  1962,
n.  283,  rilasciata  allo  stabilimento esistente, valida al momento
della presentazione della domanda, nonche'  dal  progetto  del  nuovo
stabilimento   e  dalla  concessione  edilizia  o,  in  assenza,  dal
protocollo  di  presentazione  della  richiesta  di  rilascio   della
medesima  all'ufficio  comunale  competente.  In quest'ultimo caso la
concessione  edilizia  sara'  fatta  pervenire   successivamente   e,
comunque, entro sessanta giorni dalla data del rilascio.
  5.  Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento
o  di  costruzione  del  nuovo   stabilimento,   i   titolari   dello
stabilimento  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  provvedono  a far
pervenire  al  Ministero  della  sanita'  la  documentazione  di  cui
all'allegato 4.
  6.  Sino  al rilascio del riconoscimento CEE, e, comunque non oltre
il 31  dicembre  1995,  l'attivita'  degli  stabilimenti  di  cui  al
presente    articolo    puo'   proseguire   con   limitazione   della
commercializzazione al solo territorio nazionale.