(all. 5 - art. 1)
                                             APPENDICE ALL'ALLEGATO 3
                             Capitolo I
              CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO
                         DEGLI STABILIMENTI
   Gli stabilimenti devono avere almeno:
    1)   reparti   di   lavoro  sufficientemente  vasti  per  potervi
esercitare attivita' professionali in condizioni igieniche  appropri-
ate.  Essi  devono  essere  progettati  e disposti in modo da evitare
qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti;
    2) nei  reparti  in  cui  si  procede  alla  manipolazione,  alla
preparazione  e  alla  trasformazione  delle  materie  prime  e  alla
fabbricazione dei prodotti:
      a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente,  facile
da   pulire  e  da  disinfettare,  sistemato  in  modo  da  agevolare
l'evacuazione  delle  acque  e   munito   di   un   dispositivo   per
l'evacuazione delle acque;
      b)  pareti  con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed
impermeabili, rivestite con un materiale lavabile e  chiaro  fino  ad
un'altezza  di  almeno  due  metri  o, nei locali di refrigerazione e
magazzinaggio, fino all'altezza del deposito;
      c) un soffitto facile da pulire;
      d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;
      e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un  buon  sistema
di evacuazione dei vapori;
      f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;
      g)  un  numero  sufficiente  di dispositivi per la pulizia e la
disinfestazione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda
o di acqua premiscelata a temperatura  appropriata.  Nei  reparti  di
lavoro  e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere azionati
a mano; tali dispositivi devono essere forniti  di  prodotti  per  la
pulizia  e  disinfezione  nonche' di mezzi igienici per asciugarsi le
mani;
      h)  dispositivi  per   la   pulizia   degli   utensili,   delle
attrezzature e degli impianti;
    3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti
si applicano le stesse condizioni di cui al punto 2), salvo:
      a)   nei   locali  di  magazzinaggio  refrigerati,  in  cui  e'
sufficiente  un  pavimento  facile  da  pulire  e  da   disinfettare,
sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque;
      b)  nei  locali  di  congelazione  o  surgelazione,  in  cui e'
sufficiente un pavimento di materiali impermeabili e  imputrescibili,
facile   da   pulire;   in  tal  caso  deve  essere  disponibile  una
installazione con capacita' frigorifera  in  grado  di  mantenere  le
materie  prime  e i prodotti nelle condizioni termiche prescritte dal
presente decreto.
   I locali di magazzinaggio debbono  essere  sufficientemente  vasti
per contenere le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dal
presente decreto;
    4) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle
materie  prime e dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel
corso delle operazioni di carico e scarico;
    5)   dispositivi   appropriati   di   protezione  contro  animali
indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);
    6) dispositivi e  utensili  di  lavoro,  ad  esempio,  tavoli  di
sezionamento,  recipienti,  nastri  trasportatori,  seghe  e coltelli
destinati ad entrare in contatto diretto con le  materie  prime  e  i
prodotti  in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e
da disinfettare;
    7) recipienti speciali a perfetta  tenuta  d'acqua  di  materiali
resistenti  alla  corrosione,  muniti di coperchio e di un sistema di
chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento  non  autorizzato,  per
collocarvi materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano,
oppure  un  locale appropriato che possa essere chiuso a chiave se la
loro quantita' lo rende necessario o se essi non  vengono  rimossi  o
distrutti al termine di ogni fase di lavoro.
   Allorche'  l'eliminazione di tali materie prime o prodotti avviene
mediante  tubi  di  scarico,  questi  devono  essere   costruiti   ed
installati  in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di
altre materie prime o prodotti;
    8) attrezzature  adeguate  per  la  pulizia  e  disinfezione  del
materiale e degli utensili;
    9) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle
norme igieniche;
    10)  un  impianto  che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
236.
   Tuttavia,  e'  possibile  l'uso  di  acqua  non  potabile  per  la
produzione  di  vapore,  per  la   lotta   antincendio   e   per   il
raffreddamento purche' le relative condutture non permettano di usare
tale  acqua  per  altri  scopi  e  non  presentino  alcun pericolo di
contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto.
   Le tubature per l'acqua non  potabile  devono  essere  chiaramente
distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile;
    11)  un  numero  sufficiente  di spogliatoi provvisti di pareti e
pavimenti lisci, impermeabili e  lavabili,  di  lavabi  e  latrine  a
sciacquone,  queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro.
I lavabi devono essere forniti di dispositivi per  la  pulizia  delle
mani  nonche'  di  dispositivi  igienici  per  asciugarsi  le mani; i
rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano;
    12) un  locale  sufficientemente  attrezzato,  che  possa  essere
chiuso  a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione,
se la quantita' di prodotti trattati ne rende necessaria la  presenza
regolare o permanente;
    13)  un  locale  o  un  dispositivo  per  riporvi  i detersivi, i
disinfettanti e sostanze analoghe;
    14) un locale o un armadio in cui riporre  il  materiale  per  la
pulizia e la manutenzione;
    15)  attrezzature  adeguate  per la pulizia e la disinfezione dei
mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie;
la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto avviene in idonei
impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorita' competente.
                             Capitolo II
            CONDIZIONI SPECIALI PER I GRASSI ANIMALI FUSI
             I CICCIOLI E I SOTTOPRODOTTI DELLA FUSIONE
   1.  I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al
loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione  devono
disporre  di  un  deposito  frigorifero per immagazzinarvi le materie
prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7  C,  a  meno  che  le
materie prime siano raccolte e fuse entro i termini indicati al punto
B,  3,  lettere  b)  e  c),  del  cap.  II dell'allegato C al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
   2. Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di:
     a) un deposito frigorifero, salvo i casi in cui le materie prime
siano raccolte e sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno  in
cui sono state ottenute;
     b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime;
     c)  un  impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie
prime;
     d) se del caso, dispositivi per la frantumazione  delle  materie
prime;
     e)  un  impianto  per  la  fusione  delle materie prime mediante
calore o pressione o altri metodi appropriati;
     f) recipienti o cisterne in cui il grasso possa essere mantenuto
allo stato liquido;
     g) dispositivi per la plastificazione o la cristallizzazione del
grasso, per agevolarne il confezionamento e  l'imballaggio,  salvo  i
casi  in cui lo stabilimento effettui unicamente spedizioni di grassi
animali fusi, allo stato liquido;
     h) un locale di spedizione, salvo i casi in cui lo  stabilimento
proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa;
     i)  recipienti  a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie
prime non idonee al consumo umano;
     j) se  del  caso,  impianti  adeguati  per  la  preparazione  di
prodotti  aventi come componenti grassi animali fusi e altri prodotti
alimentari e/o condimenti;
     k)  qualora  i  ciccioli  siano  destinati  al  consumo   umano,
dispositivi   appropriati   che   ne   consentano   la  raccolta,  il
confezionamento e l'imballaggio nel rispetto delle  norme  di  igiene
prescritte,  nonche'  di  immagazzinaggio  alle  condizioni di cui al
punto B, 9, dell'allegato C, cap.  II,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 537.
                            Capitolo III
   Gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche
e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:
    1)   i  locali,  gli  attrezzi  e  gli  utensili  possono  essere
utilizzati unicamente per la lavorazione dei prodotti  in  questione;
deve  essere  effettuata  una  netta  ripartizione tra parte sporca e
parte pulita;
    2) non e' consentito l'impiego di legno; tuttavia,  e'  possibile
l'uso  di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti
i prodotti in questione;
    3) deve essere  previsto  un  locale  per  il  magazzinaggio  del
materiale di confezionamento e di imballaggio;
    4) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in
maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;
    5)  i  prodotti  che  non  possono essere mantenuti a temperature
ambiente  debbono  essere  immagazzinati  fino   al   momento   della
spedizione nei locali adibiti a tal fine.
   In  particolare  i  prodotti che non sono ne' salati ne' essiccati
debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3 C;
    6) le  materie  prime  debbono  essere  trasportate  dal  macello
d'origine  allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed
eventualmente refrigerate in funzione  del  tempo  trascorso  tra  la
macellazione  e  la  raccolta  delle  materie  prime.  I  veicoli e i
contenitori adibiti al trasporto debbono avere le  superfici  interne
lisce ed essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli
utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere
concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la
durata del trasporto.