IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza   presentata   dall'amministratore   straordinario
dell'unita'  sanitaria  locale  n.  4 di Parma in data 24 giugno 1992
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle  attivita'
di  trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico
presso l'unita' sanitaria locale n. 4 di Parma;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 9 marzo 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 22 giugno 1993;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'unita' sanitaria locale n. 4 di Parma e' autorizzata al trapianto
combinato  di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato
in Italia o importato gratuitamente dall'estero.