Art. 2.
  1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a),
va interpretato  nel  senso  che  l'individuazione  dell'alunno  come
persona  handicappata,  necessaria  per  assicurare  l'esercizio  del
diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica
di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge (a),  non  consiste
nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa (a), ma
e'  effettuata  secondo  i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo  12  (a).  In
attesa  dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine
di garantire i necessari interventi di  sostegno,  all'individuazione
provvedono, (( nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo,
ovvero  un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio
presso l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno. ))
  2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della  legge
5  febbraio  1992,  n.  104 (a), non si pronunci entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono  effettuati,
in  via  provvisoria,  ai  soli  fini previsti dall'articolo 33 della
stessa  legge  (a),  da  un  medico   specialista   nella   patologia
denunciata,  in  servizio  presso l'unita' sanitaria locale da cui e'
assistito l'interessato.
  L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce  effetto  fino
all'emissione    dell'accertamento    definitivo   da   parte   della
commissione.
(( 3-bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge  ))
(( 5 febbraio 1992, n. 104    (a),    deve pronunciarsi, in ordine ))
(( agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo      ))
(( articolo 4    (a),    entro centottanta giorni dalla data di    ))
(( presentazione della domanda.                                    ))
((    3-ter.    Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio ))
(( 1992, n. 104    (a),    le parole "hanno diritto a tre giorni   ))
(( di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il      ))
(( permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere     ))
(( derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in     ))
(( lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente          ))
(( riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio     ))
(( triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione ))
(( del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente ))
(( utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del       ))
(( Consiglio dei Ministri.                                         ))
 
          _______
             (a) Il testo degli articoli 4, 12, 13 e 33  della  legge
          n.  104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
          sociale e i  diritti  delle  persone  handicappate)  e'  il
          seguente:
             "Art.   4     (Accertamento  dell'handicap).  -  1.  Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla  necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'art.  3,  sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
          mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della
          legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate  da  un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali".
             "Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). - 1.
          Al  bambino  da  0  a  3  anni  handicappato  e'  garantito
          l'inserimento negli asili nido.
             2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione    e
          all'istruzione  della persona handicappata nelle sezioni di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado e nelle istituzioni
          universitarie.
             3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo   lo
          sviluppo  delle  potenzialita'  della  persona handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione.
             4.    L'esercizio    del    diritto   all'educazione   e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento  ne'  da  altre  difficolta'  derivanti dalle
          disabilita' connesse all'handicap.
             5.   All'individuazione   dell'allunno   come    persona
          handicappata   ed   all'acquisizione  della  documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un  piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente,  con  la  collaborazione dei genitori della
          persona handicappata, gli operatori delle unita'  sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante  operatore   psico-pedagogico   individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione. Il profilo indica le  caratteristiche  fisiche,
          psichiche  e  sociali  ed  affettive  dell'alunno e pone in
          rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
          alla  situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
          sia le capacita' possedute  che  devono  essere  sostenute,
          sollecitate  e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
          rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
             6. Alla  elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale
          iniziale  seguono,  con  il  concorso degli operatori delle
          unita' sanitarie locali, della  scuola  e  delle  famiglie,
          verifiche   per   controllare   gli   effetti  dei  diversi
          interventi   e   l'influenza    esercitata    dall'ambiente
          scolastico.
             7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai
          commi  5  e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate con
          apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
          dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833.
             8.   Il  profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a
          conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
          della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
          secondaria superiore.
            9. Ai minori handicappati soggetti all'obligo scolastico,
          temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare
          la   scuola,   sono   comunque   garantite  l'educazione  e
          l'istruzione scolastica. A tal fine  il  provveditore  agli
          studi,  d'intesa  con le unita' sanitarie locali e i centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati  con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori   ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali  sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata  l'impossibilita'  della  frequenza  della scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di   lezione.   La  frequenza  di  tali  classi,  attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita'  svolte  dai docenti in servizio presso il centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti.
             10.  Negli  ospedali,  nelle  cliniche e nelle divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale    in    possesso    di    specifica   formazione
          psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i
          nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un  anno  sotto
          la guida di personale esperto".
             "Art.  13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e  nelle
          universita'  si  realizza,  fermo  restando quanto previsto
          dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e  4  agosto  1977,  n.
          517, e successive modificazioni, anche attraverso:
               a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
          con   quelli   sanitari,   socio-assistenziali,  culturali,
          ricreativi, sportivi e con altre attivita'  sul  territorio
          gestite  da  enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
          locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  stipulano  gli
          accordi  di  programma  di  cui  all'art.  27 della legge 8
          giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro
          della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per  gli
          affari  sociali e della sanita', sono fissati gli indirizzi
          per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi  di
          programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
          e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
          di  socializzazione  individualizzati,  nonche'  a forme di
          integrazione  tra   attivita'   scolastiche   e   attivita'
          integrative  extrascolastiche.  Negli accordi sono altresi'
          previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
          publici  e  privati  ai  fini  della  partecipazione   alle
          attivita' di collaborazione coordinate;
               b)  la  dotazione  alle  scuole  e alle universita' di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico, ferma restando la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo  esercizio  del  diritto  allo  studio, anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione   di   consulenza   pedagogica,  di  produzione  e
          adattamento di specifico materiale didattico;
               c) la  programmazione  da  parte  dell'universita'  di
          interventi  adeguati  sia al bisogno della persona sia alla
          peculiarita' del piano di studio individuale;
               d)   l'attribuzione,   con   decreto   del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  emanare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  di  incarichi   professionali   ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
               e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  maggio  1974,  n. 419, da realizzare
          nelle classi frequentate da alunni con handicap.
             2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e
          le  unita'  sanitarie  locali  possono  altresi'  prevedere
          l'adeguametno dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili  nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
          di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione  e
          l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
          specializzato o di operatori ed assistenti specializzati.
             3.  Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio  1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
          per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
          e la comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap
          fisici  o  sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
          mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
             4. I posti di  sostegno  per  la  scuola  secondaria  di
          secondo  grado  sono  determinati nell'ambito dell'organico
          del personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge  in  modo  da assicurare un rapporto
          almeno pari a  quello  previsto  per  gli  altri  gradi  di
          istruzione  e  comunque entro i limiti delle disponibilita'
          finanziarie all'uopo preordinate  dall'art.  42,  comma  6,
          lettera h).
             5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
          garantite  attivita'  didattiche di sostegno, con priorita'
          per le iniziative sperimentali di cui al comma  1,  lettera
          e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle
          aree   disciplinari  individuate  sulla  base  del  profilo
          dinamico-funzionale  e  del  conseguente  piano   educativo
          individualizzato.
             6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarita'
          delle  sezioni  e  delle classi in cui operano, partecipano
          alla  programmazione   educativa   e   didattica   e   alla
          elaborazione  e  verifica delle attivita' di competenza dei
          consigli di interclasse,  dei  consigli  di  classe  e  dei
          collegi dei docenti".
             "Art. 33 (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o, in
          alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minori
          con  handicap  in situazione di gravita' accertata ai sensi
          dell'articolo 4, comma 1, hanno  diritto  al  prolungamento
          fino  a  tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
          lavoro di cui all'art.  7 della legge 30 dicembre 1971,  n.
          1204,  a  condizione  che  il  bambino non sia ricoverato a
          tempo pieno presso istituti specializzati.
             2. I soggetti di cui al  comma  1  possono  chiedere  ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento  fino  a  tre  anni del periodo di astensione
          facoltativa, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
             3.  Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del bambino, la lavoratrice madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione  di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste una
          persona con handicap in situazione di  gravita'  parente  o
          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a
          tre giorni di permesso mensile, fruibili anche  in  maniera
          continuativa  a  condizione  che la persona con handicap in
          situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
             4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3,  che  si  comulano
          con  quelli  previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
          del 1971, si applicano le disposizioni  di  cui  all'ultimo
          comma  del  medesimo  art.  7 della legge n. 1204 del 1971,
          nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
          dicembre 1977, n. 903.
             5. Il genitore o il familiare lavoratore,  con  rapporto
          di  lavoro  pubblico o privato, che assista con continuita'
          un parente o un affine entro il terzo  grado  handicappato,
          con  lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
             6.  La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita' puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3,
          ha diritto a scegliere, ove possibile, la  sede  di  lavoro
          piu'   vicina  al  proprio  domicilio  e  non  puo'  essere
          trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si
          applicano  anche agli affidatari di persone handicappate in
          situazione di gravita'".
             Per  il  testo  delle  disposizioni   richiamate   negli
          articoli  che  precedono  si  veda  nel  suppl.  ord.  alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 17 febbraio
          1992,  in  cui  e'  pubblicato  il  testo  della  legge  n.
          104/1992.