AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210". I DD.LL. n. 511/1992, n. 46/1993, n. 129/1993 e n. 210/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, n. 101 del 3 maggio 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto 1993). Art. 1. 1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attivita' operative ed addestrative svolte dalle Forze armate (( sul territorio nazionale )) nell'adempimento di compiti assegnati, e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. 2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave. 3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, e' esente da imposte e non e' cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano gia' ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione e' dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.