AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  30  dicembre  1992,  n.
511,  2  marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993,
n. 210". I DD.LL. n. 511/1992, n. 46/1993, n. 129/1993 e n. 210/1993,
di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, n.  101
del  3  maggio 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto
1993).
                               Art. 1.
  1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri  e
degli   apolidi  che  perdono  la  vita,  per  effetto  di  incidenti
verificatisi nel corso o in conseguenza  di  attivita'  operative  ed
addestrative svolte dalle Forze armate (( sul territorio nazionale ))
nell'adempimento  di  compiti  assegnati, e' concessa una elargizione
nella misura di lire 100 milioni.
  2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima  o  i  suoi
aventi  causa  non  abbiano  in alcun modo concorso all'incidente con
dolo o colpa grave.
  3.  L'elargizione,  che  non  esclude  il  risarcimento  del  danno
eventualmente  dovuto,  e'  esente da imposte e non e' cumulabile con
altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie  di  cui  al
comma  1  abbiano  gia'  ricevuto  alla data di entrata in vigore del
presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione e' dovuta
fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.