Art. 2.
  1. L'elargizione di cui all'articolo 1 e' corrisposta
secondo il seguente ordine:
    a) coniuge superstite e figli, se a carico;
    b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
    c) genitori;
    d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.
  2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di  cui
al  comma  1,  lettere  (( b), c) e d), )) nell'ambito di ciascuna di
esse si applicano le disposizioni  sulle  successioni  stabilite  dal
codice civile (a) .
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             (a)  Il  libro  II  del codice civile (articoli da 119 a
          190) tratta delle successioni.