Art. 3.
  1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1,  comma
1,   derivi   un'invalidita'   permanente,   al   danneggiato  spetta
un'anticipazione sulle  somme  delle  quali  l'Amministrazione  della
difesa   risultera'  debitrice.    La  misura  dell'anticipazione  e'
stabilita in ragione del grado di invalidita' e del costo delle  cure
mediche,  gia'  effettuate  o da effettuare, necessarie a limitare il
danno.