Art. 6. 1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni (a). 2. (( (Soppresso dalla legge di conversione) )) _____________ (a) La legge n. 482/1968 contiene la "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".