Art. 6.
  1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai
figli dei soggetti di  cui  all'articolo  1,  se  in  possesso  della
cittadinanza  italiana,  si  applicano  le disposizioni della legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni (a).
  2. (( (Soppresso dalla legge di conversione) ))
_____________
             (a)  La  legge  n.  482/1968  contiene  la   "Disciplina
          generale  delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
          amministrazioni e le aziende private".