Art. 7.
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato  in  lire  2.000  milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni
annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilita'
del capitolo 1178 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa  per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.