Art. 10.
(( 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge   ))
(( di conversione del presente decreto, il Governo emana un        ))
(( regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su     ))
(( proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di ))
(( concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la  ))
(( radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni        ))
(( parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di            ))
(( determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione ))
(( e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a ))
(( sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza      ))
(( radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo         ))
(( l'utilizzazione di una parte non                                ))
(( inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle          ))
(( amministrazioni statali del canone di abbonamento alla          ))
(( radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone         ))
(( determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno      ))
(( 1993, n. 206 )) (a).
 
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             (a)  La  legge  n.  206/1993  reca  disposizioni   sulla
          societa'     concessionaria     del    servizio    pubblico
          radiotelevisivo. Si trascrive il testo del relativo art. 4:
             "Art.  4  (Convenzione).  -  1.  Entro  tre  mesi  dalla
          costituzione  del  nuovo consiglio di amministrazione viene
          stipulata   una   nuova   convenzione   tra   la   societa'
          concessionaria  del  servizio pubblico radiotelevisivo e il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,  anche  al
          fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di
          cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.
             2.   La  convenzione  disciplina,  in  attuazione  della
          vigente normativa in materia,  i  compiti  e  gli  obblighi
          particolari  posti  a carico della societa' concessionaria.
          Tale convenzione determina altresi' l'ammontare del  canone
          di  abbonamento  alla  radiotelevisione,  di  cui  al regio
          decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla
          legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, la
          quota  di  esso di competenza della societa' concessionaria
          stabilita per legge, la percentuale ad essa  spettante  per
          gli oneri di riscossione, nonche' l'ammontare del canone di
          concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese
          radiotelevisive  private.  Qualora non si provveda entro il
          31 dicembre 1993, per l'anno 1994 il canone di  abbonamento
          alla  radiotelevisione  viene rivalutato in misura comunque
          non superiore al tasso di inflazione  registrato  nell'anno
          solare precedente.
             3.  Prima  che  sia  resa  esecutiva,  la convenzione e'
          trasmessa alla  commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
          generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che
          esprime il parere entro trenta giorni".