Art. 2.
  1. L'operatore che intenda avvalersi  dell'autorizzazione  generale
deve  preventivamente  comunicare  al  Ministero  del  commercio  con
l'estero i dati relativi all'impresa: denominazione, ragione sociale,
sede  e  legali  rappresentanti.  Il  Ministero  del  commercio   con
l'estero, entro i successivi sessanta giorni, procede ad iscrivere il
nominativo  dell'operatore  in un apposito "registro dei soggetti che
operano  con   autorizzazione   generale"   e   ne   da'   tempestiva
comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane,
e all'operatore.
  2.   Fatti   modificativi   relativi   all'impresa   devono  essere
tempestivamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero.