Art. 2. 1. L'operatore che intenda avvalersi dell'autorizzazione generale deve preventivamente comunicare al Ministero del commercio con l'estero i dati relativi all'impresa: denominazione, ragione sociale, sede e legali rappresentanti. Il Ministero del commercio con l'estero, entro i successivi sessanta giorni, procede ad iscrivere il nominativo dell'operatore in un apposito "registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale" e ne da' tempestiva comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane, e all'operatore. 2. Fatti modificativi relativi all'impresa devono essere tempestivamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero.