Art. 3.
  1. Prima di dare esecuzione ad ogni transazione, ordine o contratto
di fornitura, l'operatore dovra' ottenere dall'importatore estero una
dichiarazione da cui risulti che questi e' a conoscenza del fatto che
i materiali richiesti sono sottoposti  a  controllo  da  parte  delle
autorita' nazionali.
  2.  I  documenti  di  viaggio  che  accompagnano  la  merce  devono
riportare  la  seguente  stampigliatura:  "la  merce,  oggetto  della
presente operazione, e' esportata con autorizzazione generale. Questa
puo'  essere  utilizzata  solamente con destinazione verso i seguenti
Paesi: Stati membri della CEE, Australia, Austria, Canada, Finlandia,
Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia, U.S.A.  La  merce  non
puo'  essere  inviata  ad altre destinazioni senza approvazione delle
autorita' competenti".
  3. Entro sessanta giorni  dalla  fine  di  ogni  trimestre  solare,
l'esportatore  deve segnalare al Ministero del commercio con l'estero
le spedizioni avvenute in utilizzo dell'autorizzazione generale.
  4. Tali segnalazioni devono contenere: estremi della fattura e  del
contratto,  quantita',  valore dei materiali e delle tecnologie, voci
doganali corrispondenti, categoria rilevabile dalla "Tabella Export",
Paese  di  destinazione,  destinatario  e  tipo  di   operazione   se
esportazione definitiva, temporanea o transito.