Art. 3. 1. Prima di dare esecuzione ad ogni transazione, ordine o contratto di fornitura, l'operatore dovra' ottenere dall'importatore estero una dichiarazione da cui risulti che questi e' a conoscenza del fatto che i materiali richiesti sono sottoposti a controllo da parte delle autorita' nazionali. 2. I documenti di viaggio che accompagnano la merce devono riportare la seguente stampigliatura: "la merce, oggetto della presente operazione, e' esportata con autorizzazione generale. Questa puo' essere utilizzata solamente con destinazione verso i seguenti Paesi: Stati membri della CEE, Australia, Austria, Canada, Finlandia, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia, U.S.A. La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorita' competenti". 3. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni trimestre solare, l'esportatore deve segnalare al Ministero del commercio con l'estero le spedizioni avvenute in utilizzo dell'autorizzazione generale. 4. Tali segnalazioni devono contenere: estremi della fattura e del contratto, quantita', valore dei materiali e delle tecnologie, voci doganali corrispondenti, categoria rilevabile dalla "Tabella Export", Paese di destinazione, destinatario e tipo di operazione se esportazione definitiva, temporanea o transito.