Art. 4.
  1. Il mancato rispetto dei limiti e  delle  condizioni  di  cui  al
precedente  art.  3  comporta,  ai  sensi dell'art. 9, comma 1, della
legge n. 222/92,  la  sospensione  o  la  revoca  dell'autorizzazione
generale   nei   confronti   dell'operatore   inadempiente,  mediante
annotazione nel registro di cui all'art. 2 del presente decreto.
  2. Dei  provvedimenti  adottati  il  Ministero  del  commercio  con
l'estero  da' comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento
delle dogane.
  3. Gli operatori devono conservare la documentazione  nell'archivio
delle proprie imprese per un periodo di almeno cinque anni.
  4. Ai fini dell'esame della suddetta documentazione, gli archivi di
cui  sopra  possono  essere  oggetto  di ispezione anche da parte dei
funzionari del Ministero del commercio con l'estero.
  Il presente atto e' inviato  per  la  pubblicazione  alla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
   Roma, 19 ottobre 1993
                                   Il direttore generale: MARTUSCELLI