Art. 4. 1. Il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al precedente art. 3 comporta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 222/92, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione generale nei confronti dell'operatore inadempiente, mediante annotazione nel registro di cui all'art. 2 del presente decreto. 2. Dei provvedimenti adottati il Ministero del commercio con l'estero da' comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane. 3. Gli operatori devono conservare la documentazione nell'archivio delle proprie imprese per un periodo di almeno cinque anni. 4. Ai fini dell'esame della suddetta documentazione, gli archivi di cui sopra possono essere oggetto di ispezione anche da parte dei funzionari del Ministero del commercio con l'estero. Il presente atto e' inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 19 ottobre 1993 Il direttore generale: MARTUSCELLI