Art. 3. L'Istituto italiano della saldatura e' tenuto a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni sei mesi, l'elenco dei marchi e degli attestati rilasciati ai sensi della legge n. 791, nonche' ad inviare copia delle relazioni formulate ai sensi dell'art. 8 della stessa legge e dei pareri espressi ai sensi dell'art. 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23. Il predetto organismo dovra' altresi', tenere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, adeguata documentazione sulle richieste e concessioni di marchi, attestati, relazioni e pareri di cui ai precedenti articoli.