Art. 3.
  L'Istituto italiano della  saldatura  e'  tenuto  a  comunicare  al
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni sei
mesi, l'elenco dei marchi e degli attestati rilasciati ai sensi della
legge n. 791, nonche' ad inviare copia delle relazioni  formulate  ai
sensi  dell'art.  8 della stessa legge e dei pareri espressi ai sensi
dell'art. 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.
  Il predetto organismo dovra' altresi', tenere a disposizione  delle
amministrazioni  pubbliche, adeguata documentazione sulle richieste e
concessioni di marchi,  attestati,  relazioni  e  pareri  di  cui  ai
precedenti articoli.