Art. 1-bis.
(( 1. All'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 (a),          ))
(( sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:                       ))
(( "Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in      ))
(( tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti  ))
(( o danneggiati dal fuoco e' vietato l'insediamento di            ))
(( costruzioni di qualunque tipo.                                  ))
(( E' fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro   ))
(( il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero   ))
(( dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del           ))
(( territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non  ))
(( sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto    ))
(( prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di ))
(( compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra ))
(( indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullita' ))
(( dell'atto, il suddetto vincolo". ))
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             (a)  La legge n. 47/1975 reca: "Norme integrative per la
          difesa dei boschi dagli incendi". Si trascrive il testo del
          relativo art. 9, come sopra modificato:
             "Art. 9. - Nei periodi durante i quali  il  pericolo  di
          incendio   e'   maggiore,   le  amministrazioni  regionali,
          avvalendosi dei propri  organi,  del  personale  del  Corpo
          forestale  dello  Stato,  nonche' delle associazioni per la
          protezione  della  natura,  rendono  noto,  nei  rispettivi
          territori, lo stato di grave pericolosita'.
             La  comunicazione  e'  data  anche ai comandi militari i
          quali, nell'esecuzione  di  esercitazioni,  campi  e  tiri,
          adottano  tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli
          incendi.
             Ad integrazione delle norme contenute nel regio  decreto
          30  dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari,
          durante il periodo  di  grave  pericolosita',  e'  vietato:
          accendere  fuochi,  far  brillare  mine, usare apparecchi a
          fiamma o elettrici  per  tagliare  metalli,  usare  motori,
          fornelli  o  inceneritori  che  producano  faville o brace,
          fumare o compiere ogni altra operazione  che  possa  creare
          comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
             Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'art. 1
          della  presente  legge,  i  cui  soprassuoli boschivi siano
          stati  distrutti  o  danneggiati  dal  fuoco,  e'   vietato
          l'insediamento  di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone
          non possono comunque  avere  una  destinazione  diversa  da
          quella in atto prima dell'incendio.
             Fino  all'approvazione  dei  piani di cui all'art. 1, in
          tutte le  zone  i  cui  soprassuoli  boschivi  siano  stati
          distrutti o danneggiati dal fuoco e' vietato l'insediamento
          di costruzioni di qualunque tipo.
          E'  fatto  obbligo  al  sindaco di compilare e trasmettere,
          entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione  ed  al
          Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala,
          del   territorio  comunale  percorso  dal  fuoco;  in  tale
          territorio non sono consentite destinazioni  d'uso  diverse
          da  quelle  in  atto  prima  dell'incendio per almeno dieci
          anni. In  tutti  gli  atti  di  compravendita  di  aree  ed
          immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere
          espressamente  richiamato,  pena  la nullita' dell'atto, il
          suddetto vincolo".