Art. 162 (a).
                    Segnalazione di veicolo fermo
  1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori  dei  centri
abitati  i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e
i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla  carreggiata,
di  notte  quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono  essere  scorti  a  sufficiente  distanza   da   coloro   che
sopraggiungono  da  tergo,  devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale
deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
  2. Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare, rivestito
di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta  l'appoggio  sul  piano  stradale  in  posizione  pressoche'
verticale in modo da garantirne la visibilita'.
  3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di  approvazione  del  segnale.  Il triangolo deve essere conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
  4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito  segnale  mobile
di   pericolo,   il  conducente  deve  provvedere  in  altro  modo  a
presegnalare efficacemente l'ostacolo.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 82 del D.Lgs. n. 360/1993.