Art. 182 (a).
Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani
e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due
lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le
manovre necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, ((
di cui all'art. 68, comma 5. ))
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente (( devono )) essere
condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, (( solo da
quest'ultimo. ))
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di
quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalita' stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila. La sanzione e' da lire
cinquantamila a lire duecentomila quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato
dall'art. 96 del D.Lgs. n. 360/1993.