LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e le successive modificazioni; Visto il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con propria delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989, e le successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di apportare integrazioni e modificazioni al predetto regolamento al fine di accelerare le procedure di ammissione alle negoziazioni di titoli rivenienti da offerta pubblica effettuata anche sui mercati internazionali nonche' di conseguire il contestuale avvio delle negoziazioni stesse sul mercato italiano e su quelli esteri; Delibera: Art. 1. Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori citato nelle premesse e' integrato e modificato come segue: Dopo l'art. 18 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 18-bis (Consegna dei titoli). - L'inizio delle negoziazioni dei titoli rivenienti da offerta pubblica non puo' essere disposto se non previa acquisizione della dichiarazione dell'emittente dell'avvenuta consegna dei titoli agli aventi diritto. Allo scopo di conseguire il contestuale avvio delle negoziazioni su mercati italiani ed esteri, la Commissione, anche tenuto conto delle caratteristiche operative dei mercati interessati, puo' esonerare l'emittente dalla dichiarazione concernente l'avvenuta consegna dei titoli. L'esonero e' comunque subordinato all'acquisizione, da parte dei soggetti incaricati dell'offerta sul mercato internazionale, dell'impegno negoziale a non effettuare contrattazioni sui titoli anteriormente all'inizio delle stesse sul mercato italiano.".