IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 ottobre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del  19  novembre
1987,  con  il  quale si e' previsto che la produzione, ai fini della
commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale  di
moltiplicazione  delle  specie arbustive ed arboree da frutto nonche'
delle  specie  erbacee  a  moltiplicazione  agamica,   possa   essere
sottoposta  a  certificazione  volontaria  per  l'acquisizione  di un
attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria;
  Visto il regolamento  istitutivo  del  Servizio  di  certificazione
volontaria   del   materiale   di   propagazione   vegetale  (decreto
ministeriale  2  luglio  1991,  n.  289,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);
  Visti   in  particolare  gli  articoli  2  e  3  del  sopra  citato
regolamento ministeriale;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  emanare  le  norme  tecniche  per  la
produzione  di  materiale  di propagazione vegetale certificato delle
Pomoidee e dei relativi portinnesti;
  Ai termini degli articoli 2 e  3  del  regolamento  ministeriale  2
luglio 1991, n. 289;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alle specie
di  fruttiferi  di  seguito  elencate nonche' ai relativi portinnesti
anche se di specie diversa o ibridi:
   Cotogno (Cidonia ablonga L.);
   Melo (Malus domestica Borkh e ibridi);
   Pero (Pirus communis L. e ibridi, P. pyrifolia Nak. o serotina).
  2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale  2  luglio
1991,  n.  289,  recante  il  regolamento  istitutivo del Servizio di
certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale,  e'
di seguito denominato "decreto ministeriale".