IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si e' previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria; Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991); Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale; Ritenuta l'opportunita' di emanare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee e dei relativi portinnesti; Ai termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289; Decreta: Art. 1. 1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alle specie di fruttiferi di seguito elencate nonche' ai relativi portinnesti anche se di specie diversa o ibridi: Cotogno (Cidonia ablonga L.); Melo (Malus domestica Borkh e ibridi); Pero (Pirus communis L. e ibridi, P. pyrifolia Nak. o serotina). 2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, e' di seguito denominato "decreto ministeriale".