Art. 2.
  1.  Il  centro  di  conservazione  per la premoltiplicazione di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale e'  situato
presso l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che
ne  assume  la  responsabilita'  della gestione ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto ministeriale medesimo.
  2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i  mezzi  necessari
alla  conservazione  del  materiale  di  prebase devono rispondere ai
requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.
  3. I controlli sanitari ed i controlli di  corrispondenza  genetica
del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di
cui  all'art.  3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati,
rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale
di  Roma,  secondo  le  procedure  di  cui  all'allegato   2   A,   e
dell'Istituto  sperimentale  per la frutticoltura di Roma, secondo le
procedure di cui all'allegato 3 A del presente decreto.