Art. 3. 1. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma ha la responsabilita' del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale che potra' essere attivato anche presso altre strutture pubbliche, riconosciute idonee dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato tecnico- scientifico. 2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale, puo' essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico- scientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ed i soggetti interessati. 3. Le strutture del centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto. 4. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 2 A e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura secondo le procedure di cui all'allegato 3 A del presente decreto. 5. L'Istituto sperimentale di patologia vegetale di Roma e l'Istituto sperimentale per la frutticoltura possono avvalersi, per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti e/o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati.