Art. 3.
  1.  L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma ha la
responsabilita' del centro di premoltiplicazione di cui  all'art.  2,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto  ministeriale che potra' essere
attivato anche presso altre strutture pubbliche, riconosciute  idonee
dal   Ministero   per  il  coordinamento  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali,  sentito  il  parere  del  comitato  tecnico-
scientifico.
  2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3,
comma  3,  del  decreto  ministeriale,  puo'  essere  affidata  ad un
organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-
scientifico,  mediante  apposita  convenzione  da  stipulare  tra  il
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali ed i soggetti interessati.
  3.  Le  strutture  del  centro  di  premoltiplicazione  ed  i mezzi
necessari alla conservazione del materiale di base devono  rispondere
ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.
  4.  I  controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica
del materiale vegetale in  premoltiplicazione,  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  sono effettuati, dall'Istituto
sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo  le  procedure
di   cui  all'allegato  2  A  e  dall'Istituto  sperimentale  per  la
frutticoltura secondo le  procedure  di  cui  all'allegato  3  A  del
presente decreto.
  5.   L'Istituto  sperimentale  di  patologia  vegetale  di  Roma  e
l'Istituto sperimentale per la frutticoltura possono avvalersi, per i
controlli di cui al comma precedente, della collaborazione  di  altri
enti  e/o  organismi  riconosciuti  idonei,  mediante  la  stipula di
apposite convenzioni tra i soggetti interessati.