Art. 4.
  1.  La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle
specie previste nel presente decreto, deve essere effettuata  tramite
margotta  di ceppaia, seme o innesto su piante della stessa categoria
sanitaria.
  Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle  tecniche
di  micropropagazione,  le  procedure devono essere conformi a quanto
previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.