Art. 4. 1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle specie previste nel presente decreto, deve essere effettuata tramite margotta di ceppaia, seme o innesto su piante della stessa categoria sanitaria. Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di micropropagazione, le procedure devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.