Art. 5. 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale, i centri di moltiplicazione devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un milione di pezzi di materiali di propagazione (talee, polloni, marze, gemme e semi) e rispondere ai requisiti previsti agli allegati 4 A e 5. 2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale, sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1987, conformemente alle modalita' di cui all'allegato 2 B del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3 B del presente decreto per la corrispondenza genetica.