Art. 5.
  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dagli  articoli 2, 3 e 9 del
decreto  ministeriale,  i  centri  di  moltiplicazione  devono  avere
dimensioni  sufficienti a produrre annualmente un milione di pezzi di
materiali di propagazione (talee, polloni, marze,  gemme  e  semi)  e
rispondere ai requisiti previsti agli allegati 4 A e 5.
  2.  I  controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica
delle piante madri presso  i  centri  di  moltiplicazione,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  4, del decreto ministeriale, sono attuati dalle
regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio  nazionale  di
certificazione   volontaria,   avvalendosi  degli  organismi  di  cui
all'art.  4  del  decreto  ministeriale  in  data  23  ottobre  1987,
conformemente  alle  modalita'  di  cui all'allegato 2 B del presente
decreto per lo stato  sanitario  e  all'allegato  3  B  del  presente
decreto per la corrispondenza genetica.